Art. 139. Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII. comma così modificato dall'articolo 83 del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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